Anagrafe apistica: al via il censimento alveari 2017
Ricordiamo che nel periodo compreso tra l’1 novembre e il 31 dicembre 2017, tutti gli apicoltori (amatoriali e titolari di partita IVA), sono tenuti a aggiornare sulla Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Apistica Nazionale la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti fotografando la situazione del momento.
Il censimento può essere effettuato direttamente da parte degli apicoltori in possesso di un accreditamento per operare in BDR o inviando al proprio delegato per la gestione dell’anagrafe apistica (Associazione apistica di appartenenza, DPV ATS, CAA) il modello ALLEGATO A.
Si invitano i soci che hanno delegato Apilombardia a compilare l’allegato A e a inviarlo/consegnarlo al proprio tecnico di zona il prima possibile:
- utilizzando i nomi delle postazioni indicati nell’ultima denuncia di censimento o meglio ancora i codici relativi
- a indicare le postazioni che non si ha più intenzione di utilizzare con una lettera C
- a indicare le postazioni stanziali con una lettera S e le postazioni nomadi (a zero alveari) con la lettera N
- a indicare le postazioni nomadi solo se già autorizzate nel 2017 dalle commissioni apistiche (le nuove postazioni nomadi per le quali si richiederà per la prima volta l’autorizzazione, inviando l’apposito modulo a gennaio 2018, potranno essere inserite in denuncia dopo l’eventuale autorizzazione).
- a riportare le coordinate geografiche solo per le nuove postazioni o per modifica della posizione dell’apiario già censito.
Sanzioni previste per mancato censimento nel peiodo previsto
L’articolo 34 della Legge 28 Luglio n. 154 riporta:
2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
Allegato A:
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