Statuto

Articolo 1

È costituita l’ “Associazione Produttori Apistici del Lazio (A.L.P.A. )” con sede in Roma, via Valle di Perna, 315 .
Con delibera del Consiglio direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.

Articolo 2

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025 ed è automaticamente prorogata per altri 20 anni e così via se almeno un anno prima di ogni scadenza l’ Assemblea non ne delibera lo scioglimento.

Articolo 3

Possono aderire all’Associazione gli apicoltori che allevano api (alveari) nel territorio della regione Lazio.

 

Articolo 4

L’ associazione non ha scopo di lucro.
È fatto divieto di distribuzione, anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5

L’Associazione Produttori Apistici del Lazio è libera e autonoma ed ha scopo di:

  • promuovere iniziative tendenti a valorizzare i prodotti dell’ alveare e a tutelare gli interessi degli apicoltori associati;
  • promuovere e sollecitare la ricerca scientifica in apicoltura e diffondere tra gli associati le conoscenze utili ad incrementare e migliorare la produzione apistica;
  • collaborare con gli enti pubblici, organismi sociali, agricoli, commerciali, aderire ad Associazioni di categoria, per una più vasta conoscenza dell’apicoltura e per una più appropriata legislazione della materia;
  • estendere e agevolare i rapporti tra produttori apistici e apicoltori amatoriali;
  • presentare agli organi competenti proposte tendenti a migliorare la normativa in materia di apicoltura;
  • promuovere iniziative editoriali e di informazione nei confronti dei produttori apistici e dei consumatori
  • promuovere la formazione professionale nel settore; 
  • promuovere manifestazioni e iniziative pubbliche a carattere convegnistico / seminariale.

Articolo 6

L’Associazione, nei limiti della necessità di realizzazione dello scopo non lucrativo che la contraddistingue, potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, attive e passive, comunque necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 7

Organi dell’ Associazione sono:

  1. i soci
  2. l’ assemblea dei soci
  3. il consiglio di amministrazione
  4. il Presidente
  5. il collegio dei Sindaci Revisori

Articolo 8

La qualifica di Socio viene concessa dal Presidente in conformità al parere espresso dal Consiglio di Amministrazione. Il socio ha diritto a partecipare alla vita sociale nelle forme previste dallo Statuto e ad essere informato su tutto quanto possa concorrere alla sua formazione professionale e alla tutela dei suoi interessi. L’ Associazione impegna i singoli associati a partecipare attivamente ed in maniera continuativa alle attività dell’ ente per la realizzazione delle finalità dello stesso.
Tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto nelle deliberazioni per l’ approvazione del rendiconto economico, dello statuto e dei regolamenti e in quelle per le modifiche degli stessi. È altresì previsto il diritto di voto di tutti gli associati nelle deliberazioni per la nomina degli organi direttivi dell’ associazione.
Il socio potrà usufruire dei servizi realizzati dall’associazione su semplice richiesta.
Il socio verserà annualmente all’associazione la quota decisa dal consiglio di amministrazione.
In caso di mancato pagamento nei termini dovuti, decadrà dalla sua qualità di socio. La sua riammissione è a domanda come se fosse un nuovo socio.
La quota associativa è personale, non rivalutabile nel suo ammontare, incedibile ad eccezione che nell’ipotesi di successione a causa di morte.

Articolo 9

È escluso dall’associazione l’associato:

  • che reca danno morale e materiale all’ associazione;
  • che non versi la quota associativa entro i termini previsti.

Articolo 10

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o che comunque sono o vengono in proprietà della associazione;
b) dalle somme che, annualmente su proposta del consiglio di amministrazione e approvazione dell’assemblea si ritiene opportuno destinare a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
In caso di scioglimento dell’associazione è fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 c. 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11

Le entrate ordinarie dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative che gli associati devono all’ associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali contributi di enti pubblici o privati.

Articolo 12

L’ assemblea si compone della totalità degli associati. Essa è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno.
Il Presidente dovrà pure convocarla entro 30 giorni dalla richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta scritta e motivata di un decimo dei soci, ovvero quando ne ravvisi la necessità .
Sono di sua competenza:
a) tutto quanto concerne la vita e l’ attività dell’associazione;
b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
c) l’ approvazione del bilancio;
d) la nomina dei sindaci revisori;
L’ assemblea dei soci può in qualsiasi momento revocare il mandato ai componenti gli organi sociali.
E’ ammessa una sola delega ad altro socio. La validità delle deleghe deve essere verificata ogni volta dal Presidente all’inizio della riunione. L’ assemblea è validamente costituita con i soci presenti. Essa è convocata nei modi di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione all’associazione.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque a ventuno membri eletti a maggioranza dall’assemblea, più il Presidente.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Il Consiglio dura in carica tre anni. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
Alla prima riunione elegge e nomina il Presidente e il Vicepresidente, decide la quota di adesione ed esamina le domande di ammissione. Il consiglio stabilisce le modalità di attuazione delle proposte deliberate dall’ assemblea dei soci e prende le opportune iniziative per la realizzazione dello scopo sociale.
I soci non appartenenti al Consiglio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono chiedere di intervenire brevemente nelle discussioni senza diritto di voto. L’ autorizzazione a parlare è data dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la delega. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente e in sua assenza del Vicepresidente. Decade dal Consiglio di Amministrazione il socio consigliere che è assente dale riunioni per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al socio interessato dal presidente entro 30 giorni dall’ ultima delle tre assenze, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 14

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri più ampi di ordinaria e straordinaria amministrazione entro i limiti dell’ oggetto sociale e del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può assumere e licenziare personale amministrativo o affidare la tenuta dei documenti e libri sociali a professionisti, può nominare direttamente tecnici stabilendone le funzioni e licenziarli.

Articolo 15

L’ esercizio sociale dell’ Associazione si chiude al 30 dicembre di ciascun anno.
Entro 4 mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redige il rendiconto economico consuntivo e preventivo.
I rendiconti economici devono restare depositati presso la sede dell’ associazione nei 15 giorni che precedono l’ assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
L’ assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’ anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale, salvo proroga a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per la discussione e l’ approvazione del rendiconto economico.
Dal rendiconto dovrà risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimonale dell’ associazione con gli utili conseguiti e le perdite sofferte.
Le convocazioni assembleari saranno rese pubbliche tramite comunicazioni inviate per lettera e/o comunicazioni sul periodico dell’ associazione.

Articolo 16

Il Presidente rappresenta l’ associazione in ogni atto e in giudizio, ha la rappresentanza legale degli associati nei confronti degli enti pubblici a qualsiasi livello, firma la corrispondenza, presiede l’ assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, provvede a far rendere esecutive le deliberazioni degli organi sociali, sottoscrive gli atti e i rendiconti economici. Durante la sua assenza è sostituito dal Vicepresidente e in assenza di questo dal consigliere più anziano.

 

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il consiglio di amministrazione. I suoi membri sono rieleggibili.
Spetta ai revisori il controllo amministrativo e la vigilanza sull’ osservanza dello statuto dell’ associazione.
Il Collegio dei Sindaci revisori può assolvere anche alle funzioni di Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 18

Su tutte le controversie relative allo statuto, alle deliberazioni e su tutto quanto sia richiesto dalle parti interessate decide inappellabilmente il Collegio dei Sindaci.

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di leggi generali e speciali in materia.