Modifica alla legge regionale sull’apicoltura

1 bis.La Regione tutela l’apis mellifera autoctona sottospecie ligustica
con azioni volte ad assicurarne la conservazione e finalizzate al suo
miglioramento genetico e alla successiva diffusione del materiale
selezionato e riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel
territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di
selezione e moltiplicazione di api regine e materiale apistico vivo di
sottospecie diverse da apis mellifera ligustica.

E’ con il comma 1 bis inserito nella legge regionale n 14 del 11 agosto
2021 che la Regione Lazio ha infuocato l’estate settembrina. Si
riaccende l’eterno dibattito nel mondo dell’ apicoltura nazionale
riguardo la salvaguardia dell’ apis mellifera ligustica, in questo caso
l’attenzione e’ sull’apicoltura laziale laziale.
Se da una parte con il comma 1 bis la regione prende posizione sulla
conservazione, dall’altra evidenzia la necessita’ di un miglioramento
genetico della ligustica proiettando cosi’ la norma ben oltre lo status
di salvaguardia dell’ ape autoctona.
L’ aver posto l’ accento sul miglioramento genetico, ovvero selezione dei
caratteri, fa trasparire la consapevolezza, da parte del legislatore,
del periodo burrascoso che sta attraversando l’apicoltura da
reddito, della presenza sul territorio di regine piu’ performanti
provenienti da altri paesi e della necessita’ degli apicoltori da
reddito di lavorare con api con caratteristiche accertate.
Questa legge ha acceso il dibattito sull’ apis mellifera ligustica ma
di fatto tale norma e’ “spenta” , poiche’ priva di risorse economiche
per l’attuazione e scoperta comunque del quadro sanzionatorio.
Avremo modo di approfondire assieme le modifiche alla legge L.R. 75 del
1988 nei prossimi appuntamenti associativi.